Intelligenza artificiale

AI Act: il rinvio non riguarda il chatbot sul tuo sito

Il rinvio riguarda l'alto rischio, non il chatbot. Gli obblighi di trasparenza valgono dal 2 agosto 2026: cosa deve dichiarare una piccola impresa, e cosa no.

Fabio Ariotti14 min di lettura
Sei lastre di pietra in fila su un fondo scuro, di altezza crescente da sinistra a destra; la seconda è arancione

La risposta corta

L'AI Act è stato rinviato: devo fare qualcosa o no?

Il rinvio riguarda i sistemi ad alto rischio, spostati al dicembre 2027 e all'agosto 2028. Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 non sono stati rinviati: si applicano dal 2 agosto 2026. Per una piccola impresa vuol dire una cosa sola: se sul tuo sito o al telefono risponde un'intelligenza artificiale, chi ci parla deve saperlo dalla prima riga. Se non hai niente che parla con i clienti, oggi l'AI Act non ti chiede nulla.

A luglio ha fatto il giro una notizia sola: l'Europa ha rinviato l'AI Act. È vera, e sta facendo archiviare la pratica anche a chi invece qualcosa deve farla davvero. Quello che è slittato al 2027 e al 2028 non è la parte che riguarda una piccola impresa italiana. La parte che la riguarda è in vigore dal 2 agosto 2026, cioè da due settimane.

Per la maggior parte delle aziende piccole quella parte si esaurisce in una riga di testo che un software deve dire di sé. Vale la pena sapere qual è, e soprattutto a chi tocca scriverla.

Cosa è stato rinviato, e cosa no#

Il 24 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2026/1744, l'omnibus digitale sull'intelligenza artificiale, in vigore dal 27 luglio. Le ragioni del rinvio sono scritte nel regolamento stesso: le norme tecniche non sono pronte e le autorità nazionali sono state costituite in ritardo.

Il rinvio riguarda i sistemi ad alto rischio, che nel regolamento sono una categoria precisa: software che decide su assunzioni, sull'accesso al credito, sull'istruzione, sui servizi pubblici essenziali, o che sta dentro prodotti già regolati come i dispositivi medici. Se non fai selezione del personale con l'intelligenza artificiale, quella parte non ti riguardava nemmeno prima del rinvio.

Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, invece, non sono stati toccati.

Due righe a confronto: «trasparenza» collegata alla data 2 agosto 2026, in arancione, con sotto l'etichetta «in vigore»; «alto rischio» collegata al 2 dicembre 2027, con sotto l'etichetta «rinviato»
Il rinvio ha spostato una riga sola, e non è quella che riguarda un chatbot.

Cosa Da quando si applica
Le pratiche vietate (articolo 5) 2 febbraio 2025
Le regole sui modelli per finalità generali 2 agosto 2025
Gli obblighi di trasparenza (articolo 50) 2 agosto 2026
La marcatura dei contenuti generati, per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 2 dicembre 2026
I sistemi ad alto rischio dell'allegato III 2 dicembre 2027
I sistemi ad alto rischio dentro prodotti (allegato I) 2 agosto 2028

Cosa dice l'articolo 50#

Sono quattro obblighi e stanno in mezza pagina. Conviene leggerli con le parole del regolamento, perché fra quello che c'è scritto e quello che si racconta in giro la distanza è larga.

Chi parla con le persone deve dire di essere un software. I fornitori garantiscono che i sistemi «destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente».

I contenuti generati vanno marcati in modo leggibile da una macchina. Vale per chi fornisce i sistemi che generano testo, immagini, audio o video: le uscite devono essere marcate e riconoscibili come artificiali. È un obbligo di OpenAI, Google e degli altri, non tuo.

I deepfake vanno dichiarati. Chi pubblica immagini, audio o video generati o manipolati che sembrano reali deve renderlo noto. Questo sì, è di chi li usa: se in una campagna metti un volto o una voce sintetica, lo dichiari tu.

I testi di interesse pubblico vanno dichiarati. Riguarda il testo «pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico», e ha un'eccezione grossa: se il contenuto passa da una revisione umana e qualcuno se ne assume la responsabilità editoriale, l'obbligo non scatta.

C'è poi un quinto comma che conta più dei quattro appena elencati, perché stabilisce quando va detto: le informazioni sono fornite «in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione». Non in fondo alla pagina, non nelle condizioni d'uso. Alla prima riga.

Quale di questi ti riguarda#

Per la stragrande maggioranza delle piccole imprese italiane la risposta è: il primo, e solo se c'è qualcosa che risponde ai clienti. Il chatbot sul sito, il risponditore che prende le chiamate quando l'ufficio è chiuso, l'assistente su WhatsApp che dà gli orari e fissa gli appuntamenti.

Non ti riguarda niente di tutto questo se l'intelligenza artificiale la usi soltanto dentro l'azienda: un'automazione che smista le richieste, un modello che legge i PDF dei fornitori e ne tira fuori i dati, una bozza di email che poi rileggi tu. L'articolo 50 parla di sistemi che interagiscono con le persone o che producono contenuti destinati al pubblico. Il lavoro interno non è né l'uno né l'altro.

Di chi è l'obbligo: tuo o di chi te l'ha venduto#

Qui c'è la distinzione che decide chi paga se qualcosa va storto, e il regolamento la costruisce su due parole. Il fornitore è chi sviluppa un sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome. Il deployer è chi lo usa sotto la propria autorità.

Tre situazioni, e non hanno la stessa risposta.

Tre riquadri affiancati: «comprata», sotto l'etichetta «sei deployer»; «su misura», in arancione, sotto «sei fornitore»; «interna», sotto «nessun obbligo»
La stessa chat cambia di padrone a seconda di come è nata.

Hai comprato un servizio di chat già fatto e l'hai attaccato al sito. Sei un deployer. L'obbligo di progettare il sistema in modo che si dichiari è scritto in capo al fornitore, cioè a chi te lo ha venduto. Questo non ti mette al riparo dal problema pratico: la pagina è la tua, il cliente che si accorge di aver parlato con un software travestito scrive a te, e la prima frase che il bot pronuncia in genere è una casella di configurazione che hai compilato tu.

Te lo sei fatto costruire su misura e lo hai acceso con il tuo nome. Qui la lettura cambia, ed è la parte che conviene sapere prima di firmare: la definizione di fornitore comprende chi fa sviluppare un sistema di IA e lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Un agente costruito su commissione, che si presenta ai clienti come il servizio della tua azienda, rientra in quella descrizione, non in quella di chi ha scritto il codice. Chi te lo costruisce dovrebbe dirtelo, e metterlo nel contratto.

Lo usi solo internamente. L'articolo 50 non ti chiede niente.

Quanto costa non farlo#

Le violazioni dell'articolo 50 stanno nella fascia sanzionatoria da «fino a 15 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo». È la cifra che si legge nei titoli, e per una piccola impresa descrive male il rischio, perché il conto si legge insieme a due altri commi dello stesso articolo.

Il comma 6 dice che per le PMI la sanzione è pari «al massimo alle percentuali o all'importo» previsti, se inferiore: si applica il minore dei due, non il maggiore. Per un'azienda che fattura 800 000 € il tetto teorico è il 3% di quella cifra, non quindici milioni. Il comma 1 aggiunge che le sanzioni tengono conto «degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica».

In Italia a vigilare è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che la legge 132 del 2025 ha designato autorità di vigilanza del mercato, con le attività ispettive e sanzionatorie; ad AgID vanno notifica e accreditamento degli organismi di verifica. Come si comporteranno nei primi mesi è una previsione che nessuno può fare onestamente: le due autorità sono operative da poco e non c'è una prassi da leggere.

Cosa fare, in pratica#

Cinque cose, e nessuna richiede un tecnico o un legale. Se hai un chatbot comprato da qualcuno, la quinta è quella che conta.

Due fumetti di chat affiancati: uno dice «ciao, sono Giulia» e sotto ha l'etichetta «si finge persona»; l'altro, arancione, dice «sono un assistente virtuale» e sotto ha «si dichiara»
Fra le due frasi cambia una casella del pannello, non una riga di codice.

  1. Apri il tuo sito come se fossi un cliente. C'è qualcosa che risponde? Un widget di chat, un modulo che replica da solo, un numero che risponde fuori orario. Se non c'è niente, hai finito.
  2. Leggi la prima frase che ti dice. Deve contenere l'informazione che dall'altra parte c'è un sistema automatico. «Assistente virtuale» va bene, «Giulia» no.
  3. Togli le persone finte. Nomi propri, foto profilo di volti umani, «un attimo che controllo con il collega». Sono dettagli pensati per far sembrare il bot una persona, ed è esattamente ciò che la norma vuole evitare.
  4. Se usi voci o volti sintetici nelle campagne, dichiaralo. La Commissione ha pubblicato un codice di buone pratiche e una serie di icone facoltative per etichettare i contenuti generati. Il codice è volontario e, come chiarito dall'omnibus di luglio, non dà una presunzione di conformità: usarlo aiuta a dimostrare che ti sei mosso, non sostituisce l'obbligo.
  5. Chiedi al fornitore due cose per iscritto: come il sistema dichiara di essere un'intelligenza artificiale, e chi dei due è il fornitore ai sensi del regolamento. Se la risposta è vaga, è un dato che riguarda anche il resto del rapporto.

Come la mette ArtCode#

Negli agenti AI che ArtCode costruisce, la dichiarazione sta nella prima frase, sempre: è una riga di configurazione, non un lavoro in più da mettere a preventivo. E nel documento di consegna sta scritto chi è il fornitore ai sensi del regolamento, perché è una cosa che si decide prima e non dopo.

Il punto meno ovvio è che questa non è una casella da spuntare una volta. Le date continuano, dicembre 2026 per la marcatura e dicembre 2027 per l'alto rischio, e un sistema acceso oggi va riguardato quando cambiano. È lo stesso motivo per cui un agente ha bisogno di essere sorvegliato mentre lavora, e perché sugli agenti la gestione mensile non è un accessorio.

Un avvertimento onesto: ArtCode costruisce software, non è uno studio legale. Questo articolo riporta il testo del regolamento con i link per andare a leggerlo, e non è un parere legale. Se il tuo caso è di quelli grossi, un sistema che decide su persone o dati sanitari, un settore vigilato, la risposta la deve dare un avvocato che quel fascicolo lo guarda per intero.

Domande frequenti#

Devo mettere sul sito un avviso che uso l'intelligenza artificiale?#

No. L'articolo 50 non chiede una dichiarazione generica sull'uso dell'AI in azienda: chiede che chi interagisce con un sistema sappia di farlo, e che i contenuti generati destinati al pubblico siano riconoscibili. Se l'AI la usi per lavorare, e non parla con i tuoi clienti, non c'è niente da esporre.

Il chatbot l'ho comprato da un fornitore: devo cambiarlo?#

Prima guardalo. Se alla prima interazione dichiara di essere un sistema automatico, è a posto e non devi fare niente. Se si presenta come una persona, il problema è del fornitore ma il danno è tuo: chiedi di sistemarlo per iscritto, e nel frattempo cambia tu quello che si può cambiare dal pannello: di solito il nome e la frase di apertura si toccano senza toccare il codice.

Gli articoli del blog scritti con l'AI vanno dichiarati?#

L'obbligo del quarto comma riguarda i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, non un articolo commerciale sul sito di un'azienda. E prevede comunque l'eccezione della revisione umana con responsabilità editoriale. Detto questo, un testo che nessuno ha riletto si riconosce da solo, e il problema che ti crea non è l'AI Act.

Le automazioni interne rientrano nell'AI Act?#

Gli obblighi di trasparenza no: non interagiscono con le persone e non producono contenuti per il pubblico. Diverso è il discorso se un'automazione tratta dati personali, ma lì la norma di riferimento è il GDPR, che c'era già.

Il fornitore è americano: il regolamento vale lo stesso?#

Sì. Il regolamento si applica ai fornitori che immettono sistemi sul mercato dell'Unione «indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo», e ai deployer stabiliti nell'Unione. Tu sei stabilito in Italia, quindi la tua posizione non cambia in base a dove ha sede chi ti fornisce il software.

Cosa succede se il chatbot lo spengo e basta?#

Non succede niente, dal punto di vista dell'AI Act. È una scelta legittima, ed è anche il modo più veloce per non pensarci. Vale la pena farla per una ragione vera, però: un risponditore che nessuno ha configurato bene fa più danni della sua assenza, e quello è un problema che esisteva prima del regolamento.

Le fonti, se vuoi controllare#

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo in italiano su EUR-Lex: articolo 3 per le definizioni di fornitore e deployer, articolo 2 per l'ambito di applicazione, articolo 50 per i quattro obblighi di trasparenza, articolo 99 commi 1, 4 e 6 per le sanzioni e per il tetto applicabile alle PMI
  • Regolamento (UE) 2026/1744, omnibus digitale sull'intelligenza artificiale (in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio): le nuove date del capo III, il periodo transitorio di quattro mesi per la marcatura dei sistemi già sul mercato, e il considerando in cui si legge che i codici di buone pratiche «non conferiscono una presunzione di conformità»
  • Commissione europea, Transparency obligations under Article 50 AI Act: le domande frequenti ufficiali, con il criterio con cui si valuta quando l'interazione con un sistema di IA è «evidente» e la ripartizione fra fornitore e deployer
  • Commissione europea, codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA e icone facoltative per l'etichettatura: strumenti di adesione volontaria pubblicati insieme agli orientamenti sull'articolo 50
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, testo su Normattiva: l'articolo 20 designa AgID e ACN autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, e affida ad ACN la vigilanza del mercato, comprese le attività ispettive e sanzionatorie

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